LA DISCIPLINA NORMATIVA DELLA PRATICA FORENSE

Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.Presso il Consiglio dell’Ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.Per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 17della L. 247/12.Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. (sul punto si cfr. la Convenzione quadro sottoscritta il 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche; ed anche il D.M. 17 marzo 2016, n. 70 Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, GU n.116 del 19-5-2016).Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l’iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell’ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.Il tirocinio può essere svolto: a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni; b) presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi; c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell’Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione; d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all’ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall’articolo 40della L. 247/12.In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso l’Avvocatura dello Stato.Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell’ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.
Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’art. 41 della L. 247/12, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l’accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.
L’avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l’autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell’ordine previa valutazione dell’attività professionale del richiedente e dell’organizzazione del suo studio.
Il tirocinio professionale non determina di diritto l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio.
Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l’Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un’indennità o un compenso per l’attività svolta per conto dello studio, commisurati all’effettivo apporto professionale dato nell’esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato.
Gli enti pubblici e l’Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l’attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. pagina 38 di 62 12.
Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l’iscrizione nel registro.
Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina: a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell’ordine; b) le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento; c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell’Unione europea.
Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l’ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell’ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.
I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell’Ordine.

ISTRUZIONE PER LA PRATICA FORENSE

  1. NOTIZIE GENERICHE SU DOMANDE FREQUENTI

L’iscrizione e il conseguente inizio del tirocinio decorre dalla data di delibera del Consiglio (ex art. 4 DM 70/16). Da tale data il praticante è tenuto a svolgere il tirocinio professionale senza interruzioni per 18 mesi con diligenza, dignità, lealtà, riservatezza e assiduità (frequentazione continuativa non inferiore a 20 ore settimanali di presenza in studio, oltre all’assistenza alle udienze).

  1. LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO

Il libretto deve essere compilato con cura indicando:

– le udienze nelle quali il proprio dominus ha mandato difensivo. Tali udienza devono essere in numero non inferiore a 20 per ogni semestre e almeno 3 al mese distribuite in maniera omogenea avanti a qualsiasi organo giurisdizionale dell’Unione Europea, con esclusione di quelle di mero rinvio e non più di due udienze al giorno. Le udienze del mese di agosto devono essere recuperate nei mesi di luglio e/o settembre.

– Gli atti processuali o attività stragiudiziale alla cui predisposizione e redazione il praticante abbia effettivamente collaborato che devono essere in numero di almeno 5 atti predisposti per ogni semestre con i relativi oggetti.

– Le questioni giuridiche alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato: Le questioni devono essere riprodotte in un breve riassunto (circa 10/12 righe) e devono essere in numero non inferiore a 5 questioni giuridiche per ogni semestre.

– Per quanto concerne il II e III semestre nella relazione di verifica semestre: in tale relazione si deve dare conto dell’attività svolta durante il semestre di pratica (es: partecipazione udienze, attività presso le cancellerie, redazione atti e pareri, ricerche giurisprudenziali, partecipazione a corsi e convegni) ed un breve commento a norma del Codice Deontologico Forense e/o eventuali questioni deontologiche sorte nel corso semestre. Entrambe le relazioni, oltrechè firmate dal praticante, devono essere firmate e timbrate dal Dominus o dai Domini in caso di pratica congiunta. Le relazioni devono essere firmate e timbrate da entrambi i Domini anche in caso di variazione di Dominus.

Si ricorda che al Consiglio è demandato il compito di vigilanza mediante colloqui e verifica del libretto di tirocinio art. 29 L. 247/12 e art. 8 DM 70/16.

  1. OBBLIGO DI INFORMAZIONE SULLE VARIAZIONI

Il praticante DEVE comunicare immediatamente ogni variazione riguardante: residenza, domicilio professionale, nominativo dominus, utenze, e-mail, ecc….

Fermo quanto previsto dalla L. 247/12 agli artt. 17 – 18 e dall’art. 40 al 45 e dal DM 70/16 si precisa che al momento dell’iscrizione al registro dei praticanti è obbligatoria l’indicazione del nominativo di un avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli che dovrà rilasciare l’attestazione di inizio pratica anche ai fini dell’elezione di domicilio.

  1. TIPOLOGIE DI PRATICA DIVERSE DA QUELLA ORDINARIA

Inoltre si precisa che il tirocinio professionale, la cui durata è di complessivi 18 mesi, può essere svolto:

– presso un avvocato iscritto all’Ordine di Napoli, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni. L’Avvocato NON può accogliere più di tre praticanti;

– presso l’Avvocatura dello Stato o presso un Ufficio Legale di ente pubblico o di ente privato autorizzato dal Ministro della Giustizia o presso un ufficio giudiziario (ex art. 44 L 247/12 e DM 58/16) per non più di dodici mesi, gli ulteriori sei mesi devono essere svolti presso un avvocato iscritto all’Albo ordinario;

– presso un avvocato in altro Stato dell’Unione Europea per NON più di 6 mesi.

Può essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo ex art. 41 L. 247/12 solo dopo aver sostenuto positivamente il colloquio dopo il primo semestre di pratica. L’abilitazione ha la durata complessiva di 5 anni e 6 mesi che decorre dalla delibera d’iscrizione al registro dei praticanti. Non potrà essere richiesta scaduto tale termine.

  1. INTERRUZIONE DELLA PRATICA

La pratica deve essere svolta senza interruzioni per 18 mesi con diligenza, dignità, lealtà, riservatezza e assiduità (frequentazione continuativa non inferiore a 20 ore settimanali di presenza in studio oltre all’assistenza alle udienze). L’interruzione della stessa – senza giustificato e documentato motivo (la documentazione deve essere depositata presso la segreteria entro e non oltre 1 mese dall’inizio dell’interruzione) – determina la cancellazione dal registro.

  1. IL TIROCINIO EX ART. 73 DL 69/13

Il Consiglio dell’Ordine – visto l’art. 73 D.L. 69/13 che prevede la possibilità di uno stage formativo per 18 mesi presso gli uffici giudiziari – ha stabilito che il tirocinio suddetto, svolto per 18 mesi, è valutato per il periodo di 12 mesi ai fini della pratica forense con Delibera del 14 Maggio 20149.

Pertanto: 1) Se lo stage ex art. 73 viene svolto senza l’iscrizione al registro dei praticanti, lo stagista – terminato lo stage con esito positivo – può chiedere entro 30 giorni l’iscrizione al registro dei praticanti per completare la pratica con la frequentazione successiva di uno studio per ulteriori 6 mesi. 2) Se lo stagista si iscrive al registro dei praticanti – in data anteriore agli ultimi 6 mesi dello stage – potrà completare il periodo di pratica con la frequentazione di uno studio per gli ultimi 6 mesi (con valutazione rimessa al Consiglio dell’Ordine). Detta soluzione è possibile solo se lo stage ex art. 73 viene svolto part-time (20 ore) negli ultimi 6 mesi. In ogni caso si ricorda che lo stage presso il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/13 affinché possa essere valutato per il periodo di un anno, lo stesso dovrà essere concluso con l’attestazione di esito positivo rilasciata dall’Ufficio Giudiziario.

Il certificato di compiuta pratica non potrà essere rilasciato prima del termine dello stage con il rilascio dell’attestazione di esito positivo.

  1. LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONI LEGALI

Il Consiglio dell’Ordine – visto l’art. 41 comma 9 L. 247/12 nel quale si prevede la possibilità di valutare il diploma di specializzazione per le professioni legali per il periodo di 12 mesi – ha stabilito che il suddetto conseguito diploma è valutato per il periodo di 12 mesi ai fini della pratica forense:

1) Se la frequenza della Scuola avviene senza l’iscrizione al registro dei praticanti, il tirocinante – conseguito il diploma – può chiedere entro 30 giorni l’iscrizione al registro dei praticanti per completare la pratica con la frequentazione successiva di uno studio per ulteriori 6 mesi.

2) Se il tirocinante si iscrive – in data anteriore agli ultimi 6 mesi della Scuola – al registro dei praticanti potrà completare il periodo di pratica con la frequentazione di uno studio per gli ultimi 6 mesi (con valutazione rimessa al Consiglio dell’Ordine). Detta soluzione è possibile solo se gli orari della Scuola siano idonei a consentire l’effettivo e puntuale svolgimento della pratica forense.

Comunque il certificato di compiuta pratica non potrà essere rilasciato prima del termine della SSPL con il rilascio del diploma di attestazione di esito positivo.

  1. TIROCINIO E LAVORO SUBORDINATO

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato purché le modalità siano tali da consentire lo svolgimento del tirocinio in modo assiduo ed effettivo e non sussistano ragioni di conflitto di interesse.

Il praticante all’atto della domanda di iscrizione al registro dei praticanti deve indicare la struttura di lavoro, il luogo, gli orari e i giorni, tale obbligo sussiste anche quando il rapporto di lavoro subordinato sorge in tempo successivo all’avvenuta iscrizione al registro dei praticanti.

  1. TIROCINIO ALL’ESTERO

Può essere svolto per NON più di 6 (sei) mesi.

Il praticante iscritto presso il registro dei praticanti che intende svolgere il tirocinio all’estero presso un avvocato in un altro Stato dell’Unione europea ex art. 41 L. 247/12 comma 6 lett. c) è tenuto a comunicare preventivamente alla Segreteria dell’Ordine tale circostanza indicando i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio ed esibendo il consenso dello stesso.

Al termine del semestre, al suo rientro in Italia dovrà documentare la pratica svolta all’estero accompagnata da traduzione asseverata in lingua italiana.

La documentazione verrà sottoposta al vaglio del Consiglio per l’eventuale convalida. Il certificato di compiuta pratica non può essere richiesto/rilasciato decorsi 6 anni dalla data della prima iscrizione al registro dei praticanti (ex art. 17 c. 10 lettera b). La cancellazione dal registro dei praticanti è automatica alla suddetta scadenza.