La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162.
Si tratta di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia.
La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia purché si verta in materia di diritti disponibili.
L’esperimento della negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli € 50.000,00 ove non si tratti di uno dei casi di cui all’art. 5 comma 1-bis del d.lgs 28/2010 (mediazione).
L’accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
La procedura di negoziazione assistita può essere anche utilizzata per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili del patrimonio, scioglimento del matrimonio, e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
Al fine di monitorare il ricorso alla negoziazione assistita e consolidare l’affidamento agli avvocati della procedura alternativa di risoluzione delle controversie, è onere dei difensori che sottoscrivono l’accordo trasmetterne copia al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ovvero del luogo ove l’accordo è stato concluso. Al riguardo, si segnala che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ha aderito al Gestionale CNF per la comunicazione degli accordi di negoziazione ai sensi dell’art. 11, D.L. 132/2014: si vedano al riguardo le relative istruzioni nell’articolo raggiungibile da questo link.
Si ricorda, infine, che quanto alle negoziazioni assistite in materia di diritto di famiglia, il D.Lgs. 149/2022 ha previsto l’obbligo, a carico degli avvocati, di trasmissione dell’accordo, a mezzo posta certificata, al Consiglio dell’Ordine. L’indicazione dell’indirizzo PEC dedicato e le altre istruzioni sono contenute in questo articolo.
Per la modulistica, è necessario far riferimento a quella presente nell’apposita sezione del sito del Consiglio Nazionale Forense.
News: