CORTE COSTITUZIONALE – SENT 75-2019
“…..non giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale – senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta – viene invece impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l’art. 155 cod. proc. civ. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno (in questa prospettiva. Corte di cassazione, sezione terza civile, sentenza 31 agosto 2015. n. 17313: sezione lavoro, ordinanza 30 agosto 2017. n. 20590)”. In definitiva, la generazione della ricevuta di accettazione, anche se successiva alle ore 21:00, consente il perfezionamento della notifica per il notificante.”