E’ stato istituito presso il Consiglio dell’Ordine un front-office con il proposito di analizzare ed approfondire le questioni applicative della riforma “Cartabia” di dubbia interpretazione.

In particolare, il Consiglio si propone di raccogliere, sotto forma di quesiti formulati dagli iscritti, le casistiche che saranno fatte oggetto di studio ed esame. Tali quesiti dovranno essere indirizzati ai seguenti indirizzi e-mail:

  • per il civile: frontofficecartabiacivile@coanapoli.it
  • per il penale: frontofficecartabiapenale@coanapoli.it

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Aggiornamento 26 Aprile 2023

Si comunica che il gruppo di lavoro del “Front Office Cartabia” ha raccolto le richieste sinora pervenute a mezzo posta elettronica e sta procedendo al relativo studio.

Nel contempo, ha avviato una interlocuzione con i magistrati di riferimento ed è stato istituito un tavolo di confronto per analizzare le criticità più rilevanti e tentare di raggiungere interpretazioni condivise, nei limiti di quanto consentito.
Ulteriori informazioni saranno fornite non appena disponibili.

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Aggiornamento 7 Luglio 2023

Premessa ed avvertenza

Si pubblica il resoconto dell’incontro avuto con i Giudici del Tribunale di Napoli il 6 luglio 2023, nel tavolo di lavoro organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e dalla Presidenza del Tribunale di Napoli.

Le risposte alle domande formulate dagli avvocati e pervenute all’indirizzo email del “Front Desk Cartabia” devono intendersi di carattere generale e non impegnano i Magistrati, che restano ovviamente totalmente liberi nell’esercizio del potere giurisdizionale.

Il presente resoconto è da intendersi peraltro provvisorio, essendo frutto di appunti raccolti dai Consiglieri dell’Ordine che hanno partecipato al tavolo di lavoro. I verbali degli incontri, redatti a cura della Presidenza del Tribunale di Napoli, saranno pubblicati successivamente.

Indice delle domande (n.b.: cliccando su ciascuna domanda, la vista-pagina si sposterà sulla rispettiva risposta)

  1. Stamattina ho provato a fare un deposito per un ricorso in materia di affidamento figli minori nati fuori dal matrimonio. Il deposito è stato rifiutato perché, a detta dell’ufficio, andava iscritto nel registro volontaria giurisdizione e non nel contenzioso. Vista la riforma Cartabia e l’introduzione del rito unico in materia di famiglia e figli tutto dovrebbe andare nel registro contenzioso per cui mi chiedo se è stata raggiunta un’intesa con gli uffici su quale registro utilizzare per l’iscrizione a ruolo delle cause di affidamento dei figli minori nati fuori dal matrimonio. In più mi chiedevo se a questo punto si possa utilizzare il nuovo rito 473bis cpc oppure il vecchio rito del 337bis cpc applicabile ai procedimenti in materia di volontaria giurisdizione ed anche su questo mi chiedevo se fosse stata raggiunta un’intesa con gli uffici. 4

  2. Vi contatto al fine di avere delucidazioni in merito alle novità introdotte in relazione al procedimento per ottenere ordine diretto di pagamento dal datore di lavoro, per l’assegno di mantenimento non versato dal padre del minore. Nel caso di specie ho una sentenza del 2013 che obbliga il debitore a versare mensilmente una somma a favore della mia assistita, per il mantenimento della prole. Il debitore non versa le somme dovute da anni, posso azionare la nuova procedura per richiedere l’ordine diretto di pagamento al datore di lavoro? O, trattandosi di sentenza del ante Cartabia, opera ancora la vecchia norma?. 4

  3. Sto trovando enormi difficoltà a seguire le istruzioni del sito della Corte di cassazione per il deposito telematico obbligatorio per il controricorso post riforma Cartabia. 4

  4. Prima dell’entrata in vigore della riforma, esattamente l’8/2/23, viene depositato un ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice emette il decreto in data 4/5/23, dopo l’entrata in vigore della riforma. L’opposizione, con atto di citazione, segue il vecchio rito? In rete c’è un documento del Tribunale di Lecco inviato al COA locale, che così indica. Nel distretto o nel circondario c’è qualcosa di simile, un orientamento in tal senso? 5

  5. Come segnalato già verbalmente ad alcuni consiglieri dell’Ordine si segnala ed evidenzia che per alcune cause di Tribunale e di Corte di Appello (non tutte) allorquando l’avvocato riceve la pec con l’avviso di deposito di note di udienza in sostituzione dell’udienza in presenza scompare la segnalazione dell’udienza il giorno stabilito sicché se ne perde traccia. Non so se il problema è di alcune cancellerie che interpretano male la circostanza che l’udienza non si svolga in presenza e quindi per loro non si celebra oppure è un bug del sistema. 6

  6. Sottopongo alla Vs attenzione la questione relativa ad una convalida di sfratto per morosità concessa dal G.I. in data 27.03.2023, nella quale viene disposto che “la cancelleria provveda ad apporre la formula esecutiva.” Nell’immediato viene richiesto, con apposita istanza, la cd formula esecutiva del provvedimento, nelle more l’istanza viene rifiutata dalla cancelleria con la motivazione: atto rifiutato per l’entrata in vigore della Legge Cartabia. A questo punto, per mettere in esecuzione il provvedimento come si potrebbe procedere? 1) presentare un’istanza di correzione di errore materiale, ove si chiede l’eliminazione dell’apposizione della formula esecutiva; 2) scaricare dal fascicolo telematico l’intimazione di sfratto con la convalida di sfratto apporre l’attestazione di conformità come prevista dalla legge Cartabia e insieme all’atto di precetto notificare il tutto all’inquilino. 6

  7. Nelle intimazioni di sfratto è necessario inserire il riferimento alla obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato, nonché il riferimento alla presentazione dell’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio, qualora ne sussistano i presupposti?. 6

  8. Notifico decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, unitamente all’atto di precetto, lo scorso 17 febbraio. Decorso il termine di 10 giorni dalla notifica del precetto, formulo istanza ex art. 492 bis c.p.c. all’Ufficiale Giudiziario competente. L’UNEP in questione risponde tempestivamente di non essere in grado di effettuare le suddette ricerche per mancanza dei mezzi informatici necessari. Pertanto, esibendo predetta comunicazione, rivolgo la mia richiesta all’Agenzia delle Entrate dell’Emilia-Romagna. Leggendo la riforma Cartabia sul punto, ho capito che il termine di cui all’art. 481 c.p.c. (90 giorni dalla notifica del precetto entro cui iniziare l’esecuzione) rimane sospeso dall’istanza proposta all’Ufficiale Giudiziario sino alla comunicazione dello stesso. Una volta, però, che l’UNEP certifica l’impossibilità di eseguire le ricerche, cosa succede? Se ben ho inteso, il novellato art. 155 quinquies Disp. att. c.p.c. al terzo comma prevede che il termine ex 481 c.p.c. rimanere sospeso per ulteriori 90 giorni a decorrere dalla comunicazione da parte dell’UNEP che l’accesso alla banche dati non è stato possibile. Pertanto, salvo errori, in attesa che l’Agenzia delle Entrate mi risponda, intuisco che i termini per l’efficacia del precetto rimangono sospesi per detti 90 giorni. Oppure tutta la procedura ex art. 492 bis c.p.c. deve concludersi entro i 90 giorni dalla notifica del precetto, pena l’inefficacia dello stesso?. 7

  9. Poiché sto ricevendo, ai sensi dell’art.127 ter cpc, vari decreti per la sostituzione dell’udienza con note da depositare fino all’udienza e, in qualche caso anche con l’indicazione dell’orario (ad es. entro le 8,30 del giorno dell’udienza); poiché pur inviando le note la mattina del giorno precedente, le stesse non vengono accettate tempestivamente, ritengo sia il caso di trovare una soluzione. Ed infatti per un’udienza di ieri in Corte di Appello di Napoli, soltanto dopo i solleciti telefonici e dopo aver mandato in Cancelleria la mia collaboratrice, gli addetti hanno accettato la busta; ma soltanto dopo le 11,30, laddove l’udienza era fissata alle 9,30. Potrebbe capitare che il giudice non prenda atto della presenza provvedendo di conseguenza e pregiudicando la parte, anche se non ha alcuna responsabilità. Il momento del completamento del deposito in via telematica, infatti, dipende dalla Cancelleria per cui un ritardo o un’inadempienza di terzi non può gravare sulla parte. 7

  10. L’art 35, co 4, Dlgs 149/2022 (quanto alle impugnazioni) richiama solo le “norme dei capi I e II del titolo  III  del libro  secondo  e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437  e  438  del codice  di procedura civile” che si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28/2/2023, quale che sia la data di introduzione del giudizio di primo grado. Tra le norme richiamate dal predetto comma 4 non ci sono gli art. 473-bis.30 e segg,  che disciplinano l’appello in materia di persone e famiglia, norme che, in alcuni casi disciplinano il rito in maniera profondamente divergente rispetto a quello previgente (es. il 473-bis.32 prevede la costituzione dell’appellato 30 giorni prima dell’udienza, anche quanto all’appello incidentale, e la facoltà di replica su quest’ultimo dell’appellante fino a 20 giorni prima e successiva controreplica fino a 10 giorni prima). Ciò vuol dire che il “vecchio rito” appello famiglia è conservato per tutti i procedimenti introdotti in primo grado prima del 28/2/2023, applicandosi il primo comma dell’art. 35?  A me pare di sì 8

  11. In che cosa può consistere il “giustificato motivo” per la concessione di ulteriori termini alla prima udienza? Poiché la concessione di tali termini non è automatica, ciò vuol dire che nel ricorso devono tendenzialmente essere esplicitate tutte le difese in fatto ed in diritto ed indicati tutti i mezzi di prova, come nel rito del lavoro?. 8

  12. Se il ricorrente replica in udienza alle eccezioni del convenuto con mere deduzioni in diritto, il convenuto può richiedere i termini ex art. 281 duodecies per articolare mezzi di prova che s’accorge, alla luce delle difese in diritto dell’attore, di aver omesso di indicare?. 8

  13. La valutazione del giustificato motivo per la concessione dei termini ulteriori ex 281 duodecies può essere ricondotta a ragioni di opportunità oppure deve consistere in una necessità della parte sorta dalle difese avversarie? Tali termini possono essere concessi sfalsati?. 8

  14. Le ordinanze definitorie ex art. 183-ter e 183-quater sono compatibili con il rito semplificato? 8

  15. Dopo l’entrata in vigore della riforma, è possibile notificare ad un commercialista il ricorso per la separazione di coniugi al suo indirizzo PEC?. 9

  16. Ho un’udienza fissata da rinvio da dicembre 2022 già con assegnazione del termine di trattazione scritta “fino a cinque giorni prima dell’udienza”. Tale termine si applica anche dopo l’entrata in vigore del 127-ter?. 9

  17. Nelle separazioni consensuali è obbligatoria l’allegazione delle dichiarazioni dei redditi?. 9

  18. Nel rito semplificato, ai fini della concessione dei termini per modificare le domande, eccezioni e per indicare mezzi di prova e depositare documenti deve dipendere da giustificato motivo, si può dire che si tratta di nient’altro che di una ipotesi di rimessione in termini ex art. 153 cpc?. 9

  19. La possibilità di reiterare l’istanza di sospensione non concessa si può tradurre anche nella possibilità di chiedere la revoca, se sopravvengono modifiche di fatto, della sospensione già concessa?. 9

 

1.      Stamattina ho provato a fare un deposito per un ricorso in materia di affidamento figli minori nati fuori dal matrimonio. Il deposito è stato rifiutato perché, a detta dell’ufficio, andava iscritto nel registro volontaria giurisdizione e non nel contenzioso. Vista la riforma Cartabia e l’introduzione del rito unico in materia di famiglia e figli tutto dovrebbe andare nel registro contenzioso per cui mi chiedo se è stata raggiunta un’intesa con gli uffici su quale registro utilizzare per l’iscrizione a ruolo delle cause di affidamento dei figli minori nati fuori dal matrimonio. In più mi chiedevo se a questo punto si possa utilizzare il nuovo rito 473bis cpc oppure il vecchio rito del 337bis cpc applicabile ai procedimenti in materia di volontaria giurisdizione ed anche su questo mi chiedevo se fosse stata raggiunta un’intesa con gli uffici.

L’entrata in vigore della riforma ha fornito l’occasione per riordinare alcuni “oggetti” di procedimenti che, pur avendo palesemente natura contenziosa, per un vecchio retaggio venivano ancora ritenuti appartenenti alla VG. La materia in questione, così come molte altre, va ora iscritta nel Registro Contenzioso. Nello specifico, i codici oggetto da utilizzare sono:

  • 111106 Regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso);
  • 111107 Regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto);
  • 111108 Modifica delle condizioni di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso);
  • 111109 Modifica delle condizioni di regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).

 

2.      Vi contatto al fine di avere delucidazioni in merito alle novità introdotte in relazione al procedimento per ottenere ordine diretto di pagamento dal datore di lavoro, per l’assegno di mantenimento non versato dal padre del minore. Nel caso di specie ho una sentenza del 2013 che obbliga il debitore a versare mensilmente una somma a favore della mia assistita, per il mantenimento della prole. Il debitore non versa le somme dovute da anni, posso azionare la nuova procedura per richiedere l’ordine diretto di pagamento al datore di lavoro? O, trattandosi di sentenza del ante Cartabia, opera ancora la vecchia norma?

Si ritiene che l’ordine di pagamento non possa più essere conseguito con il procedimento ex art. 156 c.p.c ma debba essere sempre attivato, quale che sia la data del titolo in virtù del quale è riconosciuto l’assegno al coniuge, ai sensi del nuovo 473-bis.37 c.p.c.

3.      Sto trovando enormi difficoltà a seguire le istruzioni del sito della Corte di cassazione per il deposito telematico obbligatorio per il controricorso post riforma Cartabia

Risposta non fornita dal tavolo di lavoro perché non rientrante nelle materie “di merito”.  In ogni caso, il quesito è troppo generico.

4.      Prima dell’entrata in vigore della riforma, esattamente l’8/2/23, viene depositato un ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice emette il decreto in data 4/5/23, dopo l’entrata in vigore della riforma. L’opposizione, con atto di citazione, segue il vecchio rito? In rete c’è un documento del Tribunale di Lecco inviato al COA locale, che così indica. Nel distretto o nel circondario c’è qualcosa di simile, un orientamento in tal senso?

All’unanimità dei componenti il tavolo di lavoro, si ritiene che la  pendenza dell’opposizione a decreto ingiuntivo debba retroagire alla data del deposito del ricorso per decreto e, dunque, di fare applicare le disposizioni Ante Cartabia sulla base di tale criterio.

Tale conclusione si basa sull’orientamento della Cassazione a Sezioni Unite ( ord. 20596 dell’1.10.2007) – a tutt’oggi mai superata- di cui si riporta la massima.

“Tutte le ragioni indicate inducono a condividere l’opinione di quella parte della dottrina che interpreta l’art. 643 c.p.c., comma 3 nel senso che la notificazione del ricorso e del decreto è condizione per il determinarsi della litispendenza, ma non coincide anche il momento in cui si verifica. Tale momento, secondo i principi generali che reggono i procedimenti su domanda di parte, è quello in cui è proposta la domanda d’ingiunzione e, pertanto, la litispendenza si verifica solo se il ricorso e il decreto sono notificati, ma retroagisce al momento del deposito del ricorso. Tale interpretazione non contrasta con il dato letterale, sul quale si basa sostanzialmente in via esclusiva l’orientamento tradizionale, sia perché il verbo “determinare” ben può avere il significato di “causare”, “produrre” o “condizionare”, sia perché, a differenza dall’art. 39 c.p.c., comma 3, che fa riferimento a un effetto di precisa natura temporale come la “prevenzione”, l’art. 643 c.p.c., comma 3 si riferisce alla più ampia nozione di “pendenza”, nell’ambito della quale si possono identificare significati e fenomeni processuali diversi, che vanno dalla litispendenza “semplice” a quella “qualificata”, che si verifica quanto la lite pende davanti a un giudice determinato, e che comprende anche la situazione di quiescenza, come quella in cui si trova la lite nel tempo intercorrente tra la pronuncia della decisione e la proposizione dell’impugnazione o tra la dichiarazione d’incompetenza e la riassunzione e tra la cassazione e l’inizio del giudizio di rinvio. Nè può ritenersi che la lite la cui pendenza è condizionata dalla notifica del ricorso e del decreto sia diversa da quella introdotta con la domanda d’ingiunzione, come sostiene quella dottrina che interpreta l’art. 643 c.p.c., comma 3 come anticipazione degli effetti dell’opposizione, non solo perché l’opposizione è meramente eventuale ma anche perché oggetto dell’opposizione è la stessa lite i cui termini soggettivi e oggettivi sono definiti nella domanda d’ingiunzione. D’altra parte, poiché la fondamentale funzione della notifica del ricorso e del decreto è di provocare il contraddittorio mentre, come è stato rilevato (v. cass. n. 5597 del 1992), “la prevenzione è un effetto della costituzione del processo e non della realizzazione del contraddittorio”, non contrasta con la predetta funzione riconoscere che il principale effetto processuale della pendenza retroagisca al momento della proposizione della domanda. Nè il fatto che, a differenza dagli altri procedimenti su ricorso, nel procedimento d’ingiunzione il giudizio a cognizione piena è meramente eventuale, può escludere l’applicazione del principio generale enunciato nell’indicata decisione di queste sezioni unite, perché, comunque, il diritto di difesa dell’ingiunto è garantito dalla necessità che, per il verificarsi della litispendenza, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, il ricorso stesso e il decreto debbono essere notificati.

Il principio di diritto che, pertanto, deve essere affermato è che l’art. 643 c.p.c., comma 3 deve interpretarsi nel senso che la lite introdotta con la domanda di ingiunzione deve considerarsi pendente a seguito della notifica del ricorso e del decreto, ma gli effetti della pendenza retroagiscono al momento del deposito del ricorso.

5.      Come segnalato già verbalmente ad alcuni consiglieri dell’Ordine si segnala ed evidenzia che per alcune cause di Tribunale e di Corte di Appello (non tutte) allorquando l’avvocato riceve la pec con l’avviso di deposito di note di udienza in sostituzione dell’udienza in presenza scompare la segnalazione dell’udienza il giorno stabilito sicché se ne perde traccia. Non so se il problema è di alcune cancellerie che interpretano male la circostanza che l’udienza non si svolga in presenza e quindi per loro non si celebra oppure è un bug del sistema.

Si tratta di un problema comune anche ai Magistrati, perché chi ha progettato i sistemi ministeriali ha interpretato la norma di cui all’art. 127-ter cpc alla lettera, vale a dire che le note “sostituiscono” l’udienza che rimane solo come mero riferimento temporale per la scadenza del termine stesso. Anche in Consolle Magistrato, quando viene fissato il termine ex art. 127-ter, la causa “sparisce” dal ruolo delle udienze e viene spostata in una diversa cartella.

6.      Sottopongo alla Vs attenzione la questione relativa ad una convalida di sfratto per morosità concessa dal G.I. in data 27.03.2023, nella quale viene disposto che “la cancelleria provveda ad apporre la formula esecutiva“. Nell’immediato viene richiesto, con apposita istanza, la cd formula esecutiva del provvedimento, nelle more l’istanza viene rifiutata dalla cancelleria con la motivazione: atto rifiutato per l’entrata in vigore della Legge Cartabia. A questo punto, per mettere in esecuzione il provvedimento come si potrebbe procedere? 1) presentare un’istanza di correzione di errore materiale, ove si chiede l’eliminazione dell’apposizione della formula esecutiva; 2) scaricare dal fascicolo telematico l’intimazione di sfratto con la convalida di sfratto apporre l’attestazione di conformità come prevista dalla legge Cartabia e insieme all’atto di precetto notificare il tutto all’inquilino.

La nona sezione evidenzia che il nuovo art. 475 cpc si applichi anche alle convalide di sfratto che contengano l’ordine rivolto al Cancelliere di apporre la formula esecutiva. Alcuni avvocati, quando rinvengono tale ordine nei provvedimenti, propongono istanza di correzione d’errore materiale, che i giudici della sezione normalmente concedono. Si ritiene, però, che tale attività sia superflua e che la convalida possa essere adoperata come titolo esecutivo, seppur in presenza dell’ordine in parola, con la semplice copia conforme attestata dall’avvocato.

7.      Nelle intimazioni di sfratto è necessario inserire il riferimento alla obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato, nonché il riferimento alla presentazione dell’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio, qualora ne sussistano i presupposti?

Si ritiene che l’avvertimento dell’obbligo della difesa tecnica non sia necessario nella fase della convalida. Tuttavia, la difesa tecnica diventa obbligatoria nella successiva (eventuale) fase di merito.

 

8.      Notifico decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, unitamente all’atto di precetto, lo scorso 17 febbraio. Decorso il termine di 10 giorni dalla notifica del precetto, formulo istanza ex art. 492 bis c.p.c. all’Ufficiale Giudiziario competente. L’UNEP in questione risponde tempestivamente di non essere in grado di effettuare le suddette ricerche per mancanza dei mezzi informatici necessari. Pertanto, esibendo predetta comunicazione, rivolgo la mia richiesta all’Agenzia delle Entrate dell’Emilia-Romagna. Leggendo la riforma Cartabia sul punto, ho capito che il termine di cui all’art. 481 c.p.c. (90 giorni dalla notifica del precetto entro cui iniziare l’esecuzione) rimane sospeso dall’istanza proposta all’Ufficiale Giudiziario sino alla comunicazione dello stesso. Una volta, però, che l’UNEP certifica l’impossibilità di eseguire le ricerche, cosa succede? Se ben ho inteso, il novellato art. 155 quinquies Disp. att. c.p.c. al terzo comma prevede che il termine ex 481 c.p.c. rimanere sospeso per ulteriori 90 giorni a decorrere dalla comunicazione da parte dell’UNEP che l’accesso alla banche dati non è stato possibile. Pertanto, salvo errori, in attesa che l’Agenzia delle Entrate mi risponda, intuisco che i termini per l’efficacia del precetto rimangono sospesi per detti 90 giorni. Oppure tutta la procedura ex art. 492 bis c.p.c. deve concludersi entro i 90 giorni dalla notifica del precetto, pena l’inefficacia dello stesso?

Nella fattispecie prevista dall’art. 492-bis cpc operano DUE sospensioni del termine di efficacia del precetto. Una prima è quella prevista dall’art. 492 bis e decorre dalla data di presentazione dell’istanza all’ufficiale giudiziario. Il termine infatti “è sospeso fino alla comunicazione dell’ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell’istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma“. Fino a quando i sistemi di interoperabilità tra UNEP ed Agenzia delle Entrate non saranno funzionanti e continuerà ad operare l’art. 155-quinques disp att cpc, vi sarà l’ulteriore sospensione del termine prevista dal comma 3 di tale norma: “Dal rilascio dell’attestazione di cui al primo comma, o dal provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, se il precetto è notificato anteriormente, il termine di cui all’articolo 481, primo comma, del codice rimane sospeso per ulteriori novanta giorni. Se il precetto è notificato dopo il provvedimento di autorizzazione del presidente del tribunale, tale termine rimane sospeso sino al decorso di novanta giorni da tale provvedimento“.

9.      Poiché sto ricevendo, ai sensi dell’art.127 ter cpc, vari decreti per la sostituzione dell’udienza con note da depositare fino all’udienza e, in qualche caso anche con l’indicazione dell’orario (ad es. entro le 8,30 del giorno dell’udienza); poiché pur inviando le note la mattina del giorno precedente, le stesse non vengono accettate tempestivamente, ritengo sia il caso di trovare una soluzione. Ed infatti per un’udienza di ieri in Corte di Appello di Napoli, soltanto dopo i solleciti telefonici e dopo aver mandato in Cancelleria la mia collaboratrice, gli addetti hanno accettato la busta; ma soltanto dopo le 11,30, laddove l’udienza era fissata alle 9,30. Potrebbe capitare che il giudice non prenda atto della presenza provvedendo di conseguenza e pregiudicando la parte, anche se non ha alcuna responsabilità. Il momento del completamento del deposito in via telematica, infatti, dipende dalla Cancelleria per cui un ritardo o un’inadempienza di terzi non può gravare sulla parte.

Si ritiene generalmente che sia legittima la fissazione del termine “ad orario”.

Sull’orario fissato l’indicazione dell’ultimo giorno utile per il deposito (ad es.: “entro il 30/6/2023 ore 8:00”): la prima sezione fissa normalmente l’orario delle 8:00 del giorno di scadenza, mentre le altre sezioni non fissano non fissano normalmente orario. La 9^ sezione fa presente che la quasi totalità delle udienze viene trattata in presenza. Il solo Dott. Forziati rappresenta che egli, pur nel vigore dell’art. 127-ter cpc, assegna termine fino a tre giorni prima dell’originaria udienza.

I Magistrati, tuttavia, tengono ad evidenziare che prima di provvedere verificano con la cancelleria se vi siano note di trattazione ancora non accettate.

10.  L’art 35, co 4, Dlgs 149/2022 (quanto alle impugnazioni) richiama solo le “norme  dei capi I e II del titolo  III  del libro  secondo  e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437  e  438  del codice  di procedura civile” che si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28/2/2023, quale che sia la data di introduzione del giudizio di primo grado. Tra le norme richiamate dal predetto comma 4 non ci sono gli art. 473-bis.30 e segg,  che disciplinano l’appello in materia di persone e famiglia, norme che, in alcuni casi disciplinano il rito in maniera profondamente divergente rispetto a quello previgente (es. il 473-bis.32 prevede la costituzione dell’appellato 30 giorni prima dell’udienza, anche quanto all’appello incidentale, e la facoltà di replica su quest’ultimo dell’appellante fino a 20 giorni prima e successiva controreplica fino a 10 giorni prima). Ciò vuol dire che il “vecchio rito” appello famiglia è conservato per tutti i procedimenti introdotti in primo grado prima del 28/2/2023, applicandosi il primo comma dell’art. 35?  A me pare di sì

L’interpretazione fornita dal Collega richiedente viene ritenuta corretta: il “vecchio rito” appello famiglia è conservato per tutti i procedimenti introdotti in primo grado prima del 28/2/2023.

11.  In che cosa può consistere il “giustificato motivo” per la concessione di ulteriori termini alla prima udienza? Poiché la concessione di tali termini non è automatica, ciò vuol dire che nel ricorso devono tendenzialmente essere esplicitate tutte le difese in fatto ed in diritto ed indicati tutti i mezzi di prova, come nel rito del lavoro?

12.  Se il ricorrente replica in udienza alle eccezioni del convenuto con mere deduzioni in diritto, il convenuto può richiedere i termini ex art. 281 duodecies per articolare mezzi di prova che s’accorge, alla luce delle difese in diritto dell’attore, di aver omesso di indicare?

13.  La valutazione del giustificato motivo per la concessione dei termini ulteriori ex 281 duodecies  può essere ricondotta a ragioni di opportunità oppure deve consistere in una necessità della parte sorta dalle difese avversarie? Tali termini possono essere concessi sfalsati?

Dopo ampia discussione, si sono raggiunte le seguenti conclusioni: l’individuazione delle fattispecie che integrano il “giustificato motivo” non può essere generalizzata. Va in primo luogo “complessità della causa”. Vi sono poi dei casi “tipizzabili”, come nel caso in cui il convenuto sollevi eccezione di prescrizione e dev’essere dato modo al ricorrente di sollevare la contro-eccezione di interruzione della prescrizione. Tendenzialmente, i fatti costitutivi della pretesa debbono essere dedotti e provati “ab initio” e non possono determinare la sussistenza del “giustificato motivo”.  Altra regola generale che può essere desunta dal sistema è che le mere difese non determinano mai l’insorgere del giustificato motivo, a differenza delle eccezioni in senso stretto. Ancora, i documenti formatisi dopo l’introduzione della domanda possono costituire “giustificato motivo”. La sola 10^ sezione ritiene che se il convenuto si costituisce tardivamente o all’udienza, il ricorrente ha diritto alla concessione dei termini.

14.  Le ordinanze definitorie ex art. 183-ter e 183-quater sono compatibili con il rito semplificato?

Il dato normativo depone nel senso che ordinanze definitorie ex rt- 183-ter e 183quter NON siano compatibili con il rito semplificato.

15.  Dopo l’entrata in vigore della riforma, è possibile notificare ad un commercialista il ricorso per la separazione di coniugi al suo indirizzo PEC?

L’orientamento prevalente di tutte le sezioni del Tribunale è nel senso di ritenere valide le notifiche eseguite ad un indirizzo PEC “professionale” anche quelle relative ad affari di natura “personale”, sia nel vigore della riforma Cartabia che prima di quest’ultima.

16.  Ho un’udienza fissata da rinvio da dicembre 2022 già con assegnazione del termine di trattazione scritta “fino a cinque giorni prima dell’udienza”. Tale termine si applica anche dopo l’entrata in vigore del 127-ter?

La quasi totalità delle sezioni ritiene che i termini assegnati con decreto emessi ante 31/12/2022, ma con scadenze post 1/1/20223, per le note di trattazione scritta fissate ai sensi del vecchio art. 221 restino legate al termine di cinque giorni previsto dalla norma vigente al tempo della sua assegnazione (tempus regit actum). Si ritiene unanimemente, però, che tali termini non siano perentori. Viceversa, le sezioni 5^ e 9^ ritengono che i termini assegnati si convertano in quelli previsti dalla nuova norma e che abbiano, quindi scadenza lo stesso giorno fissato per l’udienza.

17.  Nelle separazioni consensuali è obbligatoria l’allegazione delle dichiarazioni dei redditi?

L’art. 473-bis.51 contiene un errore nella parte in cui richiama “le indicazioni di cui all’articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5)”, perché tale ultima norma contiene lettere e non numeri. Devono pertanto intendersi richiamate le lettere a), b), c) ed e) dell’art. 473-bis12. Non è richiamato quindi il comma 3 di tale norma che prevede l’obbligo di allegare le dichiarazioni reddituali, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni. E’ tuttavia richiesto che le parti INDICHINO tali dati nel ricorso.

18.  Nel rito semplificato, ai fini della concessione dei termini per modificare le domande, eccezioni e per indicare mezzi di prova e depositare documenti deve dipendere da giustificato motivo, si può dire che si tratta di nient’altro che di una ipotesi di rimessione in termini ex art. 153 cpc?

Si ritiene che l’ipotesi del giustificato motivo non possa essere ricondotta a quella della rimessione in termini.

19.  La possibilità di reiterare l’istanza di sospensione non concessa si può tradurre anche nella possibilità di chiedere la revoca, se sopravvengono modifiche di fatto, della sospensione già concessa?

Si ritiene, unanimemente, che la norma non consenta l’interpretazione proposta. Vale a dire che la sola istanza di sospensione è reiterabile, ma che, una volta intervenuta, non possa essere revocata.

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Aggiornamento 26 ottobre 2023

Si pubblica l’esito del terzo incontro con i Magistrati del Tribunale di Napoli, tenutosi oggi, 26 ottobre 2023

QUESITI RISPOSTE
Chiedo di sapere se per introdurre una separazione consensuale ai sensi della riforma Cartabia occorre produrre tutta la documentazione relativa alla situazione patrimoniale dei coniugi – così come richiesta per la separazione giudiziale – oppure se la stessa possa essere sostituita da una sorta di dichiarazione di entrambi i coniugi ove gli stessi riportino ogni dato relativo alle loro entrate patrimoniali ed oneri.

Nel caso Vi chiedo se il vs. ordine abbia provveduto alla stesura di un modello di dichiarazione come è avvenuto presso il mio Foro e in caso di risposta affermativa chiedo invio del relativo modello.

Chiedo inoltre se Voi abbiate provveduto anche alla stesura di un modello per il piano genitoriale richiedendone in caso di risposta positiva l’invio

L’art. 473-bis.51 cpc richiede non il deposito dei documenti ma solo le “… indicazioni di cui all’articolo 473- bis.12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici”.  Pertanto, i magistrati della sezione Famiglia del Tribunale di Napoli ritengono non necessaria la produzione dei documenti reddituali, essendo sufficienti, come da norma, le mere indicazioni contenute nel ricorso.

Solo in casi specifici, qualora ricorrano particolari esigenze istruttorie, può essere richiesta la produzione dei dichiarativi.

Quanto al modello di piano genitoriale si suggerisce, allo stato, l’utilizzo del modello elaborato dal CNF.

 

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Come noto, l’art. 171-bis cpc prevede che il giudice debba effettuare in via officiosa le verifiche preliminari ivi previste e, all’esito, emettere il decreto con il quale, se del caso, eventualmente differisce l’udienza ex art. 183 cpc, rispetto alla quale decorrono i termini ex art. 171-ter. Si chiede che cosa accade nel caso in cui l’emissione del decreto venga ritardata rispetto al termine di quindici giorni previsti dalla norma con la conferma, per di più, dell’udienza. Considerato infatti che il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto cadrebbe, rispetto all’udienza ex art. 183, nel 55.mo giorno anteriore all’udienza stessa e che alle parti, ex art. 171 ter cpc, è concesso il termine di 40 giorni prima dell’udienza per la prima memoria integrativa, ciò significa che, nel concreto, il termine per elaborare e depositare la prima memoria si riduce a soli quindici giorni di calendario, con la conseguenza che il ritardo nel deposito del decreto finirebbe con determinare una ulteriore contrazione di tale termine, di per sé già esiguo. I Magistrati del Tribunale di Napoli, all’unanimità, a fronte di eventuali ritardi nel deposito del decreto ex art. 171-bis, c.p.c., riferiscono che usano differire l’udienza ex art. 183, c.p.c., in misura sufficiente a compensare il ritardo, onde preservare i già angusti termini concessi dall’art. 171-ter, c.p.c., agli Avvocati.

 

Raccomandano vivamente che la parte attrice presti attenzione a depositare tempestivamente l’atto di citazione notificato, in mancanza del quale sono costretti ad assegnare termine per il relativo deposito (la maggioranza dei giudici provvede in tal senso) ovvero a disporre la rinnovazione della citazione (in tal senso provvedono i giudici dell’8^ sezione, i quali, tuttavia, si sono riservati di riconsiderare tale opzione).

 

 

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Che cosa accade se, constatata la mancata costituzione del convenuto nel termine di settanta giorni, il giudice emetta decreto col quale, rilevata una nullità della citazione o della notifica, ne disponga la rinnovazione e, invece, il convenuto si costituisca tardivamente? I Magistrati del Tribunale di Napoli, all’unanimità, ritengono che in tal caso non possa che restare ferma l’udienza cui hanno rinviato ai sensi dell’art. 171-bis, anche se la parte può avanzare, ricorrendone i presupposti, istanza di anticipazione dell’udienza.

 

Si profilano, tuttavia, diversi scenari:
a) Il convenuto si costituisce tardivamente senza eccepire nulla in ordine alla nullità rilevata dal giudice: si verifica sanatoria ex art. 164, co. 3, c.p.c.
b) Il convenuto si costituisce tardivamente eccependo la nullità rilevata dal giudice: è tenuto a depositare nuova comparsa di costituzione integrativa, nel rispetto dei termini per la costituzione decorrenti dalla data della nuova udienza.

 

Viene in esame, a questo punto della discussione, il tema dell’udienza fissata in citazione ma in un giorno non “tabellare”, con conseguente spostamento dell’udienza ex art. 168-bis c.p.c..

Alcuni giudici, in siffatta ipotesi, ritengono prudente disporre lo spostamento dell’udienza ex art. 171-bis, cp.c. in modo da non generare confusione circa la decorrenza dei termini. Altri (10^ sezione) ritengono plausibile l’interpretazione secondo cui il 168-bis cpc implichi ex se lo spostamento della decorrenza dei termini.

Viene ritenuta più accettabile la prima soluzione.

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Come si risolve il problema della norma transitoria del D.Lgs 149/2022 in materia di titolo esecutivo, nella parte in cui si prevede che la formula esecutiva non sia necessaria per i titoli i cui atti di precetto vengano notificati successivamente al 28/2/2023, per i casi in cui il titolo possa essere azionato senza la previa notifica del precetto (es. interventi nell’esecuzione)? E’ in corso un confronto tra i giudici della sezione esecuzione.

Nelle more, viene suggerito di notificare il precetto anche in vista dei meri interventi.

Alcuni giudici ritengono che il riferimento agli atti di precetto notificati successivamente al 28/2/2023 possa essere inteso anche con riferimento all’atto di precetto notificato dal creditore procedente nel fascicolo nel quale si intende intervenire.

 

 

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Schemi ex dm 110/2023 e art. 46 disp. Att. Cpc. Sinteticità e chiarezza I Magistrati del Tribunale di Napoli raccomandano l’osservanza dei canoni di sinteticità e chiarezza, evitando sovrabbondanti riferimenti giurisprudenziali (basta citare la giurisprudenza più recente) e testi ridondanti. Si raccomanda la massima precisione nell’esposizione del fatto.
Con riferimento ai criteri redazionali ex dm 110/2023, non si porrà caso alla dimensione dei caratteri e dell’interlinea, privilegiandosi una valutazione complessiva dello scritto difensivo in termini di qualità e chiarezza dell’esposizione.Sono utili i collegamenti ipertestuali ed i sommari (che peraltro danno luogo all’aumento degli onorari del 30%).

La mancata osservanza dei criteri ex DM 110/2023 e della violazione dei canoni di sinteticità e chiarezza può essere sanzionata con una riduzione delle spese liquidate.

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