Si comunica che l’INPS, tardivamente ottemperando all’ obbligo in vigore sin dal 2014, ha provveduto ad inserire  i propri domicili digitali, sia quelli relativi alla sede principale che quelli delle articolazioni territoriali, nel Registro PP.AA., previsto dall’art. 16, co. 12, d.l. 179/2012, consultabile dal Portale Servizi Telematici del Ministero della Giustizia in modalità autenticata (pst.giustizia.it).
Ne consegue che, con efficacia immediata, le notifiche ai sensi dell’art. 3-bis, L. 53/1994 dovranno essere effettuate presso tali domicili digitali e non più presso quelli reperibili nel registro IPA che, come noto, può essere adoperato solo nelle ipotesi contemplate dall’art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012 (“…in caso di mancata indicazione nell’ elenco di cui all’articolo 16, comma 12… “).

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